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Università, le detrazioni fiscali valgono anche per le telematiche? L’Agenzia delle Entrate dà la risposta definitiva
Detrazioni fiscali per le spese universitarie: valgono anche per le università telematiche? L’Agenzia delle Entrate lo precisa in risposta alla domanda di un contribuente.
In Italia le detrazioni fiscali sulle spese scolastiche e universitarie consentono di recuperare parte dei costi sostenuti per l’istruzione nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un’agevolazione pensata per alleggerire il peso economico di famiglie e studenti che investono nella formazione. La detrazione consiste in una riduzione dell’IRPEF pari al 19% delle somme effettivamente pagate e documentate, a condizione che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili, come carte, bonifici o bollettini. È applicabile sia alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, sia alle università e agli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).
Per la scuola, sono detraibili le spese per iscrizione, frequenza, mensa, corsi organizzati dall’istituto, gite e attività integrative, nel rispetto dei limiti fissati annualmente dallo Stato. Per l’università, rientrano nella detrazione tasse di immatricolazione e iscrizione, contributi per esami, test d’ingresso, tirocini, master e dottorati. Nel caso di università statali non esistono tetti massimi, mentre per quelle non statali i limiti vengono stabiliti ogni anno in base all’area disciplinare e alla sede geografica. Il beneficio spetta a chi ha sostenuto la spesa per sé o per un familiare fiscalmente a carico, purché conservi le ricevute e le presenti nel Modello 730 o nel Modello Redditi PF, utilizzando i codici fiscali previsti per le diverse tipologie di spesa. La detrazione piena è, in particolare, riconosciuta per redditi fino a 120.000 euro annui, poi diminuisce progressivamente ed è esclusa oltre i 240.000 euro.
Le detrazioni fiscali valgono anche per le università telematiche? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate
In questo articolo parliamo proprio delle detrazioni fiscali per le spese universitarie, e in particolare per quelle telematiche. Un contribuente ha, infatti, chiesto all’Agenzia delle Entrate, mediante la Posta di FiscoOggi, se fosse possibile ottenere le stesse detrazioni fiscali per gli atenei che si frequentano in presenza, anche per quelle che offrono unicamente corsi online. L’ente ha precisato che le spese universitarie telematiche rientrano pienamente tra quelle che danno diritto alla detrazione fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corsi di laurea offerti dagli atenei online sono equiparati, sotto questo profilo, a quelli delle università non statali tradizionali. La detrazione IRPEF del 19% si applica quindi anche ai costi sostenuti per iscrizioni, frequenza e contributi relativi a corsi telematici, con gli stessi criteri utilizzati per gli altri atenei privati.

Per stabilire l’importo massimo detraibile, occorre considerare due parametri: l’area disciplinare del corso e la zona geografica in cui si trova la sede legale dell’università. I limiti di spesa ammissibili vengono infatti determinati annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla base delle medie delle tasse e dei contributi dovuti agli atenei pubblici delle diverse aree del Paese. In pratica, chi frequenta un’università telematica con sede, ad esempio, nel Nord Italia, potrà beneficiare delle stesse soglie previste per gli atenei non statali della medesima area. Questo criterio uniforma il trattamento fiscale e impedisce differenze ingiustificate tra chi studia a distanza e chi segue lezioni in aula.
Università, le detrazioni fiscali valgono anche per le telematiche? L’Agenzia delle Entrate dà la risposta definitiva
Giuseppe Meccariello