“La restrizione del requisito anagrafico… è irragionevole perché apporta più costi che benefici”. Così il Tar del Lazio ha fatto proprie le tesi espresse dal Consiglio di Stato e ha annullato la decisione del Ministero dell’Interno di escludere due ricorrenti dal concorso per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
Accolto il ricorso di due candidati esclusi
Esclusione, questa, motivata dall’applicazione della normativa che prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso il non aver compiuto 30 anni di età.
L’impugnativa in questione era affidata a un unico motivo di ricorso con il quale si deduceva, “l’irragionevolezza – lo ricostruiscono gli stessi giudici in sentenza – della discriminazione derivante dalla fissazione di limiti d’età diversi per candidati esterni e interni all’amministrazione della pubblica sicurezza”.

Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato per le ragioni indicate in una sentenza del Consiglio di Stato d’inizio anno.
Le motivazioni dei giudici
Nel corso di quel giudizio i giudici di Palazzo Spada hanno dapprima investito la Corte di giustizia Ue del quesito se la normativa europea osti alla normativa nazionale in tema di limiti d’età pari a 30 anni per la partecipazione alla selezione per posti di commissario della Polizia di Stato, e, in seguito alla pronuncia del giudice europeo, hanno disposto ulteriori incombenti istruttori per verificare se e in che misura l’età e la prestanza fisica incidano concretamente sull’esercizio delle funzioni di Commissario.
All’esito dell’esame degli elementi informativi raccolti – è sempre lo stesso Tar a ricostruirlo in sentenza – tra le conclusioni raggiunte c’è quella che “l’abbassamento dell’età massima incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità”, in quanto “il costo non banale di restringere l’ambito dei partecipanti al concorso non appare ragionevolmente compensato dal beneficio minimo che sembra apportare l’unico effetto dell’abbassamento dell’età massima (ovvero l’ingresso nella carriera di commissario a personale di due anni più giovane, e quindi – in ipotesi – fisicamente un po’ più prestante)”.
La conclusione, secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, è che “la restrizione del requisito anagrafico operata dal normatore primario e secondario con le riforme del 2017-2018 è irragionevole perché apporta più costi, in termini di vulnus al principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, che benefici”.
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