Roma, 15 set. (askanews) – Sistema “misto”, cioè proporzionale con premio di maggioranza, obbligo di indicazione del premier, capilista bloccati e preferenze scelte con le crocette in un elenco di candidati. Ecco le novità previste dalla legge elettorale Bignami – dal nome del primo firmatario del testo, il capogruppo Fdi a Montecitorio – che oggi ha ottenuto il via libera con modifiche in seconda lettura al Senato e torna all’esame della Camera dove è attesa in aula il 28 settembre per la discussione generale.
PREMIO DI MAGGIORANZA. E’ fisso, cioè consiste in un numero predeterminato di seggi – 70 alla Camera e 35 al Senato – assegnato, in entrambe le Camere, alla lista o coalizione di liste vincitrice che abbia ottenuto almeno il 42 per cento dei voti in ciascuna della due Camere. In assenza di tali presupposti – anche solo in una Camera – il premio non viene assegnato in nessuna delle due Camere e anche i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale.
TETTO AI SEGGI. I seggi del premio di maggioranza si sommano a quelli che il vincitore ha ottenuto con la parte proporzionale ma la legge stabilisce un tetto massimo: alla Camera 220 seggi, al Senato 113. Nel caso di superamento del tetto, i seggi eccedenti sono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale. Dal tetto massimo sono esclusi i seggi degli eletti all’estero (8 deputati e 4 senatori).
CAPILISTA BLOCCATI E TRE PREFERENZE. Nel corso dell’esame al Senato è stata modificata la modalità di elezione dei candidati nei collegi plurinominali. Le liste non saranno più bloccate ma composte da un capolista bloccato e da un elenco di sei candidati tra i quali gli elettori potranno scegliere con le crocette fino a tre preferenze. Per l’attribuzione del premio invece i partiti dovranno presentare liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste saranno le stesse per tutta la coalizione. La composizione del cosiddetto “listone”, che entra in blocco in caso di vittoria del premio di maggioranza, è demandata ad accordi interni alle coalizioni.
NESSUNA ALTERNANZA DI GENERE. Abolita l’alternanza di genere per i capilista prevista invece dalla legge elettorale attuale, il Rosatellum. È prevista solo un’alternanza formale: i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere. Ma, non essendo le liste bloccate, si tratta di un ritocco che non garantisce quote di genere perchè l’elezione avviene comunque in ordine di preferenze ottenute. Stessa natura formale anche per l’altra disposizione che prevede che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
SBARRAMENTO. Lo sbarramento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia.
INDICAZIONE DEL PREMIER. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l’incarico di presidente del Consiglio. In caso di coalizione, la persona proposta è la stessa per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome del premier però non compaiono sulla scheda elettorale. La mancata indicazione del nominativo produce, come già previsto per la mancata presentazione del programma, l’inammissibilità delle liste.
STRETTA SULLA RACCOLTA FIRME. Nel corso dell’esame al Senato è stata abolita la cosiddetta norma anti-frammentazione che prevedeva non concorressero alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non avessero superato lo sbarramento del 3% e che non fossero la lista del miglior perdente. Ai fini dell’assegnazione del premio di maggioranza quindi, verranno conteggiati anche i voti delle liste che ottengono lo zero virgola. Con lo stesso emendamento però è stato stabilito che i partiti non presenti in Parlamento che intendono correre alle prossime elezioni politiche dovranno raccogliere almeno 6mila firme in ogni collegio per presentare le liste, ovvero circa 450mila. Rimane nel testo la norma transitoria che prevede l’esenzione dalla raccolta firme per i partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due camere al 31 dicembre 2025, ad esempio Azione, Avs e Noi Moderati. Una norma che deroga alla legge vigente che invece esonera solo chi ha gruppi in entrambe le Camere da inizio legislatura. Per chi invece ha un gruppo o una componente in almeno una delle due camere al momento della convocazione dei comizi – ad esempio Più Europa o Futuro Nazionale con Vannacci – resta l’obbligo di raccogliere almeno 1.500 firme per collegio.
CANDIDATURE. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate per l’attribuzione del premio di governabilità deve candidarsi nella posizione di capolista in almeno uno dei collegi plurinominali. Possibili le pluricandidature con il limite massimo di cinque candidature di collegio.
CIRCOSCRIZIONI ESTERO. Sono ridotte da quattro a due le ripartizioni geografiche per l’elezione della Camera dei deputati (Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide) e da quattro a una al Senato denominata circoscrizione Estero.
PIU’ FACILE LA RACCOLTA FIRME PER CANDIDARSI ALL’ESTERO. Nonostante l’ampiezza delle circoscrizioni, frutto dell’accorpamento da quattro a due alla Camera e da 2 a uno al Senato, rimane immutato il numero di almeno 500 firme previste dalla legge Tremaglia per ciascuna delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali e per i partiti e gruppi politici che nell’ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.
VOTO AI FUORI SEDE. Viene istituito presso l’ufficio elettorale di ciascun comune, l’elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera e del Senato, per il Parlamento europeo e per i referendum. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco per votare per le elezioni previste nell’anno successivo nel comune di temporaneo domicilio se la durata della permanenza prevista in quest’ultimo è di almeno 9 mesi. Gli elettori che hanno maturato i 9 mesi dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui i requisiti di fuori sede vengono soddisfatti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente alla data delle elezioni, possono chiedere di essere iscritti nell’elenco dei fuorisede dove sono domiciliati. Disciplina a parte per gli elettori che sono lontani dal comune di residenza per motivi di salute. Se ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico in una regione diversa da quella di residenza per un periodo di almeno tre mesi durante il quale ricade la data delle elezioni possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto, di essere iscritti nell’elenco dei fuorisede per votare nel comune di temporaneo domicilio. Nel corso dell’esame al Senato, la disciplina prevista per le persone malate è stata estesa anche ai caregiver familiari e ai genitori o familiari conviventi di un minore che sia in cura lontano dalla sua residenza.
