Esiste un registro per le coppie non sposate?

Le coppie di fatto e le modalità per l’accesso a tutele e diritti

Una tendenza costante nell’ambito dei paesi occidentali, Italia compresa, è quella del forte calo del numero delle coppie sposate con una corrispondente crescita delle cosiddette unioni di fatto. Esiste un registro per le coppie non sposate? La domanda è comprensibile perché sono ormai milioni le donne e gli uomini che vivono una vita di coppia senza essere sposati e che vorrebbero sapere se hanno dei diritti e come fare per ottenere tutele. Diverse possono essere le ragioni che spingono coppie giovani o meno giovani a non contrarre matrimonio ma a vivere come se fossero marito e moglie. Il fenomeno esiste ed è in espansione. Queste persone, coinvolte in una relazione di coppia, hanno dei diritti come li hanno le coppie sposate anche solo civilmente? I motivi che inducono a convivere senza sposarsi (né in chiesa né al comune) possono essere i più diversi. Spesso mancano le risorse economiche per poter affrontare con stabilità una vita insieme. In altri casi può trattarsi della incapacità a relazionarsi in modo duraturo con gli altri o, ancora, possono esistere ostacoli all’unione da parte delle famiglie d’origine. Qualunque sia la ragione che è all’origine del fenomeno, la legge non poteva ignorarlo. perciò anche in Italia il Parlamento ha approvato un’apposita normativa per tutelare i membri delle unioni di fatto. Nell’articolo seguente analizzeremo in dettaglio quali diritti siano stati riconosciuti alle persone che convivono e che si sono registrate all’anagrafe comunale.

Modalità di registrazione anagrafica di una coppia di fatto

Verifichiamo quale sia l’iter per la registrazione di una coppia di fatto.

E’ questo infatti il passo essenziale da compiere per poter accedere alle tutele ed ai diritti riconosciuti dalla legge.

E’ essenziale, in premessa, sottolineare che la legge [1] riconosce diritti:

  • alle coppie di fatto che siano costituite da persone sia dello stesso sesso che di sesso diverso;
  • anche se uno o tutti e due i membri della coppia siano ancora legati da vincoli con precedenti partner (quindi anche le persone legalmente separate possono chiedere ed ottenere la registrazione come coppia di fatto);
  • solo se entrambi i partner abbiano raggiunto la maggiore età, siano capaci di intendere e volere e non siano tra loro legati da rapporti di parentela, affinità o adozione e non siano già uniti in matrimonio o in un’unione civile.

Detto questo, verifichiamo le concrete modalità con cui deve essere eseguita la registrazione anagrafica delle coppie di fatto.

Ecco i passi da compiere:

  • i membri della coppia devono entrambi firmare apposita dichiarazione anagrafica (gli uffici anagrafici del comune di residenza rendono disponibili i relativi moduli);
  • nella dichiarazione, i conviventi attesteranno di aver costituito una famiglia ed evidenzieranno che la famiglia è nata perché i conviventi sono tra loro legati da un vincolo affettivo e dalla volontà reciproca di prestarsi assistenza sia morale che materiale.

La registrazione anagrafica come coppia di fatto è possibile per due maggiorenni dello stesso sesso, ma è vietata a due persone che siano tra loro parenti (una zia e suo nipote) oppure che siano già tra loro uniti in matrimonio civile

La registrazione della coppia di fatto si effettua all’anagrafe comunale

Quali diritti per le coppie di fatto dopo la registrazione

Entriamo ora nel vivo della questione individuando i diritti che la legge ha riconosciuto alla coppia, ed a ciascun membro di essa, che si sia registrata all’anagrafe del Comune di residenza con la procedura descritta nel precedente capitolo.

Ad ogni membro della coppia la legge dà il diritto di [2]:

  • accedere ai colloqui in carcere se il convivente è detenuto;
  • visitare, assistere ed accedere alle informazioni personali se il partner è ricoverato presso ospedali o strutture pubbliche o private;
  • essere designato per iscritto come rappresentante del compagno, prima che diventi incapace di intendere e volere, con riferimento alle decisioni da adottare per la salute, per la donazione di organi, per le decisioni in materia di trattamento della salma e di disposizioni funerarie;
  • abitare nell’immobile di residenza comune dopo il decesso del convivente per un periodo minimo di due anni o per un periodo di durata eguale alla convivenza, se superiore a due anni, fino ad un massimo di cinque anni;
  • succedere al convivente defunto come conduttore nel contratto di locazione relativo alla casa di residenza;
  • avere preferenza come “nucleo familiare” nelle graduatorie per gli alloggi di edilizia popolare;
  • ottenere gli alimenti nel caso di cessazione della relazione con il partner di fatto se l’ex convivente versi in stato di bisogno e non possa provvedere al proprio mantenimento (durata ed importo degli alimenti sono fissati dall’autorità giudiziaria).

Il convivente di una coppia di fatto registrata ha diritto di visitare il partener in ospedale

note

[1] L. n. 76/2016.

[2] L. n. 76/2016.