Reati ambientali, accordo provvisorio per una nuova direttiva Ue

Rifiuti sulla strada ad Angri (Sa)

Lo hanno raggiunto il 16 novembre Consiglio e Parlamento europeo. Tra le misure proposte l’aumento da 9 a 18 dei crimini contro l’ambiente e sanzioni per le persone giuridiche

Rendere più efficaci le indagini e l’azione penale contro i reati ambientali. È l’obiettivo della nuova proposta di direttiva dell’Ue su cui il 16 novembre hanno trovato un accordo provvisorio la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo.

La nuova direttiva, pensata per sostituire quella precedente del 2008 ormai obsoleta, punta a stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni, definire con maggiore precisione la criminalità ambientale, aggiungere nuovi tipi di reati ambientali, armonizzare il livello delle sanzioni per le persone fisiche e, per la prima volta, per le persone giuridiche in tutti gli Stati membri dell’Ue. L’accordo dovrà ora essere confermato dalle due istituzioni prima di passare alla procedura di adozione formale.

Nello specifico, è stato convenuto di aumentare da 9 a 18 il numero di reati attualmente previsti dal diritto penale dell’Ue. Tra quelli nuovi sono previsti il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche. È stata inoltre concordata una clausola relativa ai “reati qualificati”, ossia quei reati che, come si legge sul sito del Consiglio europeo, “provocano distruzione, danni irreversibili, diffusi e rilevanti o danni duraturi, diffusi e rilevanti a un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevole, o a un habitat naturale all’interno di un sito protetto, o alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque”.

Per ciò che concerne le sanzioni previste per le persone fisiche, il testo della nuova direttiva prevede quanto segue:

  • per i reati dolosi che provocano il decesso di persone, una pena massima di almeno dieci anni di reclusione; per i reati qualificati che causano risultati catastrofici, una pena massima di almeno otto anni di reclusione;
  • per i reati commessi quanto meno per grave negligenza che provocano il decesso di persone, una pena massima di almeno cinque anni di reclusione;
  • per altri reati dolosi inclusi nella normativa, una pena massima di almeno cinque anni o almeno tre anni di reclusione.

Nel caso delle persone giuridiche, è previsto invece quanto segue:

  • per i reati più gravi, una sanzione pecuniaria pari ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale della persona giuridica o, in alternativa, a 40 milioni di euro;
  • per tutti gli altri reati, una sanzione pecuniaria massima pari ad almeno il 3% del fatturato mondiale totale della persona giuridica o, in alternativa, a 24 milioni di euro.

È prevista anche l’adozione di misure supplementari come l’imposizione dell’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di compensare i costi connessi ai danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni. La proposta di direttiva prevede poi l’avvio di percorsi di formazione per coloro che si occupano di accertare, indagare, e perseguire i reati ambientali, quali giudici, pubblici ministeri e autorità di polizia che dovranno disporre di risorse adeguate (dal numero di personale qualificato alle risorse finanziarie). Sostegno e assistenza dovranno essere garantiti alle persone che segnalano reati ambientali, ai difensori dell’ambiente e alle persone colpite da reati ambientali.