Imballaggi, approvato il nuovo Regolamento europeo

riciclo

Dovrà esserci il 30% di contenuto minimo da materiali riciclato per i contenitori in Pet, che diventa 50% al 2040. E poi una nuova etichetta

Dopo un lungo percorso tra le aule di Bruxelles e dopo un confronto serrato con alcuni Stati Membri, tra cui l’Italia, il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) è ufficialmente entrato in vigore dal 11 febbraio 2025 e la sua applicazione avverrà dal 26 agosto 2026.

Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE, con l’obiettivo di porre un freno all’enorme quantità di rifiuti da imballaggio che ogni anno viene generata all’interno degli Stati membri e spingere sempre più affinché questi prodotti siano completamente riciclabili entro il 2030 e, soprattutto, contengano materiale proveniente effettivamente dalle filiere del riciclo. Proprio all’articolo 7 del Regolamento si tratta il tema del contenuto minimo di materiale riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo (calcolata però come media annua per impianto di produzione). Di seguito quanto previsto dalla norma:

· 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;

· 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

· 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;

· 35% per gli altri imballaggi di plastica

Obiettivi che diventano più ambiziosi negli anni successivi, infatti, entro il 1° gennaio 2040, gli obiettivi diventano i seguenti:

· 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;

· 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;

· 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;

· 65% per tutti gli altri imballaggi di plastica.

Inoltre, come previsto dall’articolo 12, l’imballaggio immesso sul mercato dovrà essere contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono in modo da facilitare il consumatore nel momento della differenziazione dei rifiuti.

Ovviamente, per raggiungere l’obiettivo principale di ridurre la produzione dei rifiuti, il nuovo regolamento da ampio spazio al riutilizzo, prevedendo che “a decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell’Unione […] provvedono affinché almeno il 40% in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo”. Questa percentuale sale al 70% dal 2040.

Il presente Regolamento disciplina anche l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale, il ruolo delle bioplastiche, i contributi finanziari previsti nell’ambito della responsabilità estesa del produttore e il contenuto di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) ammesso all’interno degli imballaggi a contatto con gli alimenti, problema esploso da qualche anno anche nel nostro Paese. Grande importanza viene finalmente data anche in Europa al tema degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo delle prescrizioni minime obbligatorie negli appalti. Quest’ultimo punto diventa fondamentale per due motivi: l’esempio dato da parte del Pubblico e la capacità di influenzare il mercato grazie ai volumi che muove, diventando una leva essenziale per un cambiamento positivo. Proprio per monitorare gli appalti verdi della Pubblica Amministrazione, Legambiente e Fondazione Ecosistemi hanno istituito, nel 2018, un Osservatorio per tener monitorata l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) sugli acquisti, come previsto dalla normativa italiana.

Il Regolamento imballaggi, anche se “mitigato” rispetto alla proposta originaria, è certamente sfidante per tutti i Paesi dell’Unione. Una sfida che va assolutamente colta e affrontata con un unico obiettivo comune: ridurre l’enorme quantità di rifiuti che produciamo e che rappresentano un rischio per l’ambiente e per tutti noi.