Studente minaccia il professore dopo la sospensione ma viene assolto. La Cassazione: “Era solo una protesta”

In una scuola del Milanese uno studente si è scagliato verbalmente contro il professore di educazione fisica. Il ragazzo, in piena lezione e davanti a tutti i compagni, testimoni dell’accaduto, lo ha minacciato: “Appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento, per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni”. Dopo queste parole, lo studente era stato condannato dal Tribunale dei minorenni e dalla Corte d’Appello di Milano per resistenza a pubblico ufficiale. Di recente, però, la Cassazione ha annullato la condanna disponendo un nuovo giudizio di secondo grado: per i giudici, infatti, non vi è stata alcuna resistenza.

Secondo l’interpretazione dei giudici, infatti, la frase non può essere valutata come una vera e propria minaccia, o tecnicamente come resistenza a pubblico ufficiale, poiché il provvedimento disciplinare nei confronti del ragazzo era già stato formalizzato e quindi lui non avrebbe agito con lo scopo di evitare la sanzione. Le sue parole, dunque, sarebbero state valutate come una “protesta” per un fatto già accaduto.

La sentenza

Come sottolineato dai magistrati, “il reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone espressamente che la condotta illecita sia finalisticamente diretta a impedire il compimento di un atto d’ufficio, tant’è che è richiesto il dolo specifico”. E questo non sarebbe il caso: “La frase si poneva chiaramente quale una forma di indebita rimostranza verso un provvedimento già in precedenza adottato”. Per i giudici, quelle espressioni non costituiscono resistenza a pubblico ufficiale “quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio”, ma rappresentano piuttosto “una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale”.

aula di scuola
Studente minaccia il professore dopo la sospensione ma viene assolto. La Cassazione: “Era solo una protesta” (Fonte Ansa) – Blitz Quotidiano

Nello specifico, lo studente imputato “ha pronunciato una frase minacciosa e lesiva dell’onore del pubblico ufficiale mentre questi era intento nello svolgimento della propria funzione. Tuttavia, difetta la finalità della minaccia a impedire il compimento dell’atto d’ufficio, posto che i giudici di merito non hanno in alcun modo accertato che la minaccia era diretta a impedire la prosecuzione della lezione, piuttosto che l’assunzione di ulteriori provvedimenti disciplinari”. Esclusa dunque la resistenza, per lo studente si potrebbero configurare l’oltraggio o la minaccia. Il tutto verrà però stabilito nel processo d’Appello disposto dalla Cassazione.

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