di FRANCESCO G. ARECCO, LUCIA BITTO e MAURO DERUDAS
A due anni dalla sua emanazione (dicembre 2023), a febbraio il Gestore dei Servizi Energetici – GSE ha pubblicato l’aggiornamento del cd. Regolamento Controlli, che attua «la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio». Si tratta della graduazione delle sanzioni applicate dal GSE, che l’art. 42 del D.Lgs n. 28/2011 affidava ad un Decreto Ministeriale, mai emanato. L’aggiornamento, nelle intenzioni del Gestore anche a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE, avrebbe dovuto colmare alcune lacune della precedente versione che non aveva contemplato diverse fattispecie di violazioni rilevanti le quali meritavano di essere soggette a percentuale anziché a decadenza dagli incentivi.
Approfondiamo
Ecco le più importanti novità della disciplina sanzionatoria:
a) decurtazione del 10% dell’incentivo per violazioni rilevanti derivanti da dichiarazioni non veritiere non imputabili al titolare dell’impianto (per esempio, fatti oggetto di accertamento penale contro terzi dove il titolare è parte civile o ha agito per il risarcimento danni) (articolo 9);
b) artato frazionamento: è possibile richiedere per un solo impianto del lotto frazionato il riconoscimento della tariffa spettante a un impianto di potenza pari alla somma di tutti quelli del lotto (articolo 10);
c) per gli impianti superiori a 3 kW con moduli non certificati o non conformi alle norme tecniche di riferimento, la decurtazione del 10% (dimezzata in caso di autodenuncia) viene ora applicata in modo proporzionale alla porzione di impianto realizzata con tali moduli, seguendo una specifica tabella di scaglioni (dal 20% al 100% della tariffa a seconda della percentuale di moduli non conformi) (articolo 11);
d) per gli impianti a biomasse, in caso di violazioni sulla tracciabilità (dati falsi o non veritieri), in luogo della decadenza totale è prevista la revoca dei soli incentivi legati alla tariffa premio (coefficiente k=0,5).
Inoltre, l’allegato 2, che elenca le violazioni che comportano decurtazione anziché decadenza è stato ampliato:
· è stata estesa a tutti gli impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici in Conto Energia la decurtazione del 20% per fine lavori oltre i termini previsti dalla disciplina incentivante (punto 7);
· è stata inserita la nuova fattispecie per impianti, incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, che utilizzavano componenti principali usati e già incentivati, anche se rigenerati. La misura della decurtazione del 20% (punto 9);
· è stata introdotta una nuova ipotesi decurtativa per impianti fotovoltaici che non hanno usufruito dei benefici previsti dalla Legge 129/2010 (c.d. Salva Alcoa), e di cui ai DD. MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con fine lavori successiva alla data dichiarata. La misura della decurtazione è del 25% (punto 10).
Artato frazionamento
Bene la volontà di risolvere, ma occorre un affinamento della norma. Fra tutte le modifiche, importante quella, attesissima, relativa ai casi di artato frazionamento. Il nostro Studio Legale ha proposto più volte possibili testi di emendamento del Regolamento in tal senso. Il testo che è stato ora inserito funge da deroga a quanto previsto in generale al punto 7 dell’allegato 1 (allegato in cui sono elencate le fattispecie di violazione rilevante che danno luogo a decadenza). L’artato frazionamento di impianti fotovoltaici che abbia comportato la violazione delle norme di accesso agli incentivi, è quindi ora soggetta a decurtazione percentuale, ma a determinate condizioni. La previsione anzitutto individua la misura della decurtazione nella tariffa che avrebbe dovuto essere applicata all’impianto di potenza cumulata. Tuttavia, la decurtazione non si applica a tutti gli impianti oggetto del frazionamento ma solo a uno di essi. Poco importa, dunque, se gli impianti cui viene contestato frazionamento siano 2, 4 o 10. La disciplina non cambia: se ne salva solo uno e questo uno potrà godere di una tariffa in misura pari a quella prevista per la somma degli impianti oggetto del contestato frazionamento.
Ma qual è la sorte degli altri impianti? Gli impianti oggetto di frazionamento non vengono più (o, non solo) considerati come una iniziativa unitaria, perché è consentito scindere la posizione di uno solo di essi e “salvarlo”. Il dubbio che il silenzio della disposizione pone è: agli altri impianti si applica invece una sanzione prevista dal Regolamento controlli (via tutelante) oppure decadono dall’incentivo? Se questa seconda ipotesi fosse applicabile, la disposizione apparirebbe in grave contrasto con la ratio dell’intera disciplina dettata dall’articolo 42 citato: salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili – scopo che anima anche l’articolo 10 in commento – mediante l’imposizione di un tetto massimo alla decurtazione, individuato nel 50% dell’incentivo originariamente concesso, anche in caso di più violazioni. Se tutti gli impianti eccedenti il solo cui viene mantenuto l’incentivo decadono dall’incentivo stesso, l’art. 10 introdotto nel Regolamento viola il tetto sopra richiamato in tutti quei casi in cui gli impianti in cui è stato suddiviso l’unico impianto oggetto di iniziativa industriale siano più di due, e di potenza tale che il salvarne solo uno non permetta di avere più del 50% di incentivo. Ad esempio cinque impianti di pari potenza: si salva solo il 20% dell’incentivo, subendo quindi una decurtazione dell’80%. Inoltre: chi sceglie quale impianto mantenga l’incentivo: il GSE o il Soggetto Responsabile?
Soluzioni e prospettive
La soluzione che proponiamo per questo cortocircuito logico può essere duplice: · in via di prima applicazione il GSE potrebbe applicare semplicemente la disposizione rispettando il tetto massimo previsto per la decurtazione incentivale, vale a dire il 50%; · appena possibile, occorrerebbe modificare l’articolo 10 chiarendo anche nel suo testo che è necessario il rispetto del tetto o, ancor meglio, indicando in una percentuale specifica – e auspicabilmente inferiore al 50% – la decurtazione da applicare al complesso degli impianti ravvisati come oggetto di artato frazionamento. L’intera materia rischia di dover essere ripensata, per via della fibrillazione fra istituzioni cui si assiste a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato che il 30 giugno u.s. (n. 5158/2026): è stato infatti annullato il Regolamento emanato dal GSE in materia di violazioni e sanzioni in materia di efficienza energetica del febbraio 2026, e il domino potrebbe estendersi al Regolamento Controlli FER commentato in questo nostro articolo. Tratteremo il tema nel nostro prossimo articolo su questa stessa testata.
Articolo pubblicato sul bimestrale QualEnergia 3-2026
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