Con il nuovo regolamento Ue le grandi imprese hanno obbligo di riuso, riciclo o donazione di vestiti, scarpe o accessori invenduti. Dal 2030 anche le imprese medie
Finalmente una svolta nel mondo degli sprechi. Dal19 luglio le grandi imprese del settore tessile non possono più distruggere capi di abbigliamento, scarpe o accessori invenduti o restituiti dai consumatori, e dovranno invece favorire il riutilizzo, il riciclo e la donazione dei prodotti, dando loro una seconda vita. Lo ha stabilito la Commissione Europea, che attraverso il Regolamento Ue 2024/1781 ha infatti introdotto due novità: la prima è l’obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. La seconda è invece proprio il divieto di distruggere prodotti di consumo invenduti.
Nell’elenco ci sono indumenti e accessori di abbigliamento, calzature, cappelli, copricapo e altre acconciature. Sono previste deroghe al divieto di distruzione per i prodotti che risultino pericolosi, non conformi, che violino le norme sulla proprietà intellettuale, inadatti al riutilizzo, prodotti danneggiati, deteriorati o difettosi. Dal 2030 questi obblighi e parametri coinvolgeranno anche le medie imprese.
Lo spreco di vestiti è infatti ancora un tema di grande attualità. “In Europa fino al 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato vengono distrutti prima dell’uso, per un totale annuo fino a 594.000 tonnellate di tessuti, generando emissioni di CO2 pari a 5,6 milioni di tonnellate – spiega Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti – Il tasso medio di reso per gli abiti acquistati online è stimato al 20%, ossia un capo su cinque venduto online viene restituito”.
Secondo lui “Grazie alle nuove regole le imprese della moda non potranno più sprecare prodotti che possono avere una seconda vita, e dovranno reimmetterli sul mercato o donarli, con benefici per i consumatori, i quali potranno acquistare capi di abbigliamento o scarpe a prezzi scontati, e per l’ambiente”.
Nel dettaglio il regolamento stabilisce poi che “l’operatore economico che si disfi di prodotti di consumo invenduti direttamente o che incarichi un terzo di disfarsi dei prodotti invenduti per suo conto deve divulgare: il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto all’anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti; i motivi per cui si è disfatto dei prodotti e, se del caso, la deroga pertinente; la percentuale dei prodotti di cui si è disfatto, direttamente o tramite terzi, consegnati perché siano sottoposti a ciascuna delle seguenti attività: la preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione, riciclaggio, recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e operazioni di smaltimento; le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti”.
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