Roma, 14 lug. (askanews) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo ddl sicurezza con “disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno”. La riunione del Consiglio dei ministri è durata circa 20 minuti.
“L’introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale da parte del Questore con il quale si dispone altresì il divieto di aggregazione in occasione di ‘movide’ o circostanze simili che danno luogo a situazioni che costituiscono una grave minaccia per l’ordine alla sicurezza pubblica” e, “nello stesso ambito di intervento, viene estesa anche ai minorenni la disciplina del cosiddetto ‘fermo di prevenzione’”; “la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali nei confronti di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni”. Sono le due norme principali contenute nel nuovo ddl sicurezza “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno”, varato oggi dal Consiglio dei Ministri, illustrate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Il ddl, ha spiegato, “è un po’ una ripresa di un testo originario che era andato già per un primo esame nel Consiglio dei Ministri di qualche mese fa, poi era stato sottoposto a dei confronti interministeriali, un provvedimento essenzialmente di carattere ordinamentale-organizzativo delle strutture delle forze di polizia. Abbiamo capitalizzato questo tempo trascorso per la necessità di trovare le giuste coperture finanziarie per aggiungere alcune norme di tipo diverso, non meramente organizzative”. Riguardo il ‘fermo di prevenzione’ Piantedosi ha spiegato che “viene esteso anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifica operazione di polizia, che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine pubblico, in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, ad esempio quelli della cosiddetta movida, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona”.
